Fortunatamente la legislazione Europea e Italiana, riguardo al fumo di tabacco, han- no emanato leggi assai importanti che ri- guardano vari temi.

 

Riguardo alle case automobilistiche, esse sono state costrette ad evitare le scritte sulle vetture delle marche delle aziende leader nella produzione di tabacco.

Mentre con riferimento al cosiddetto product placement nei film, il Consiglio di Stato si è pronunciato più volte per sanzionarne la diffusione,riguardo alle competizioni spor-tive è dovuto intervenire il parlamento europeo,il quale ha finalmente vietato,a partire dal 31 luglio 2005,le spon-sorizzazioni di manifestazioni pubbliche, gare sportive, concerti a diffusione internazionale (direttiva 2003/33/- CE). Questa normativa ha consentito,a partire dal 2005, di impedire l’uso del marchio di prodotti del tabacco du-rante i Gran Premi di Formula 1 d’Italia e di San Marino e i Moto GP.

Prima di abbandonare per sempre il suo pubblico,Yul Brynner, che fumava 80 sigarette al giorno, registrò una violenta invettiva contro il   fumo, causa del suo cancro,che andò  in onda per sua volontà postumo, come spot contro le compagnie di tabacco.
Prima di abbandonare per sempre il suo pubblico,Yul Brynner, che fumava 80 sigarette al giorno, registrò una violenta invettiva contro il fumo, causa del suo cancro,che andò in onda per sua volontà postumo, come spot contro le compagnie di tabacco.

Legislazione Italiana riguardo al fumo

 

di tabacco:

Prima di abbandonare per sempre il suo pubblico,Yul Brynner, che fumava 80 sigarette al giorno, registrò una violenta invettiva contro il fumo, causa del suo cancro,che andò in onda per sua volontà postumo, come spot contro le compagnie di tabacco.

 

Riguardo alla pubblicità:

-Legge n. 165 del 1962 - Divieto della propaganda pubblici- taria dei prodotti da fumo.

-Legge n. 52 del 22 febbraio 1983 - Aggiornamento delle san- zioni.

-D.M. n. 425/1991 - Divieto di pubblicità televisiva, diretta e indiretta.

-Decreto Lgs n. 581/1993 - Divieto di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico.

-Decreto Lgs. n. 300/2004 - Regolamentazione pubblicità e sponsorizzazione a carattere transfontaliero.

 

Riguardo al fumo passivo:

-Legge n. 584 del 1975 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.

-Decreto Lgs n. 626/1994 - Limitazione dell’ esposizione del lavoratore.

-Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici.

-Legge n. 3 del 2003 - Divieto di fumo a tutti i locali chiusi, ad eccezione dei locali riservati ai fumatori e degli ambiti stret- tamente privati.

-Decreto legge n. 104 del 2013 - Estensione del divieto di fumo all’ esterno delle scuole, purché di pertinenza delle stesse.

Riguardo alla composizione e etichettatura:

-Legge n. 428 del 1990 - Disposizioni tecniche per l’etichetta-tura.

-Legge n. 142 del 1992 - Disposizioni sul limite di contenuto in catrame delle sigarette.

-D.Lgs.n.184 del 2003-Nuove norme su etichettature e com- posizione sui prodotti del tabacco.

Riguardo alla vendita ai minori:

-Regio Decreto 2136 del 1934 - Divieto di vendita e sommi- nistrazione di tabacco ai minori di 16 anni.

-Decreto legge n. 158 del 2012 - Divieto di vendita dei prodotti del tabacco innalzato da 16 a 18 anni.

-decreto legge del 2 febbraio 2016, l’articolo 51 della legge numero 3 del 16 gennaio 2003 è stato modificato e non solo istituisce il divieto di fumare  nei luoghi pubblici chiusi, ma lo estende anche agli autoveicoli in sosta o in movimento quando si è in presenza di minorenni o di donne in stato di gravidanza.

Il divieto, che invece non si applica ai ciclomotori e ai moto-veicoli anche se con carrozzeria chiusa, prevede una san-zione pecuniaria che di norma è compresa tra 27,50 euro e 275 euro. Il valore della multa raddoppia nel caso in cui il mi-norenne a bordo abbia meno di 12 anni o se la donna è in “evidente stato di gravidanza”.

 

Riguardo alle sigarette elettroniche:

-Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2010 sulle sigarette elettroniche.

 

Etichettatura delle sigarette elettroniche:

-Ordinanza del Ministero della Salute del 4 agosto 2011- Divieto di vendita di sigarette elettroniche contenenti nicotina ai minori di 16 anni.

-Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2013- Divieto di vendita delle sigarette elettroniche con presenza di nicotina innalzato da 16 a 18 anni.

-Decreto legge n. 76 del 2013 - Le sigarette elettroniche sono equiparate ai prodotti del tabacco rispetto a tassazione, pubblicità, vendita nelle tabaccherie, tutela della salute dei non fumatori.

-Decreto legge n. 104 del 2013 - Divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle scuole ma è consentita la pubblicità con dei limiti al fine di tutelare i minorenni.

-Legge n. 128 del 2013 – Cancellazione del divieto di utilizzo della sigaretta elettronica nei luoghi pubblici. Il divieto rimane nelle scuole, comprendo le aree all’aperto di pertinenza degli istituti. 

 

Accendersi una sigaretta sul posto di lavoro potrebbe legittimarne il licenziamento, specie se mettono a repen-taglio la salute dei colleghi. E' quanto è stato evidenziato dalla sentenza numero 23862/2016 del 23 novembre 2016, con la quale la Cassazione ha respinto il ricorso di un lavoratore che si era opposto alla sentenza con la quale la Corte d' Appello di Ancona aveva confermato la legittimità del licenziamento disciplinare che gli era stato notificato per aver fumato in un ambiente di lavoro nel quale erano presenti materiali infiammabili.

 

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Oper.medici e tecnici dell' U.O. di Cardiologia Riabili-tativa dell' Az. Osp. Mater Domini Catanzaro.
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